Collegio dei Revisori dei Conti della nostra Istituzione Scolastica:
- Bonanno Vincenzo, Presidente, in rappresentanza dell’Assessorato Regionale
- Caracci Giulia, componente, in rappresentanza del MIUR
L’autonomia delle scuole ha comportato, per quanto attiene al profilo dell’attività di controllo sulle istituzioni scolastiche, il necessario superamento del meccanismo di controllo fra organi o enti articolati gerarchicamente. La conseguenza, necessaria, è stata la previsione di un organo di controllo interno alle stesse singole scuole in quanto l’autonomia delle istituzione scolastiche (secondo l’art.21 L. 59/97) si configura in particolare come organizzativa e didattica, mentre è improprio parlare di autonomia finanziaria atteso che le scuole non vivono di finanza propria ma derivata.
Individuazione dell’attività dei revisori dei conti
I revisori dei conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. Nel particolare sono individuate le competenze del collegio con riferimento agli adempimenti amministrativo-contabili delle istituzioni scolastiche.
La certificazione di compatibilità finanziaria
La normativa in questione è derivata dal d.lgs. 29/93 e dal d.lgs. 80/98 ed ha come oggetto l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
I compiti dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche relativi alla contrattazione d’istituto traggono il loro supporto normativo dal generale principio delineato dall’art. 48 del d.lgs. 165/2001 che attribuisce al collegio dei revisori il compito di dichiarare compatibili i costi del contratto integrativo d’istituto con i vincoli di bilancio. Il legislatore ha, in modo evidente, voluto evitare che il contratto integrativo si fondasse su risorse finanziarie non disponibili in bilancio o che assorbisse risorse di bilancio a ciò non deputate.
Anche l’art. 6 comma 6 del CCNL attualmente in vigore precisa che i revisori dei conti effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all’art. 48 del D.Lgs. n.165/2001.
Il ruolo dei revisori dei conti in relazione ai controlli in materia di contrattazione integrativa è altresì esplicitato nell’art. 40-bis del d.lgs n. 165/01 come modificato dal d.lgs 150/09 “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.. “
La circolare n. 109 dell’11/6/2001 del Ministero dell’Istruzione, relativa al procedimento di contrattazione integrativa nazionale e di sede per Comparto ministero e scuola prevedeva che per i contratti stipulati in sede locale dalle scuole è competente alla redazione della relazione tecnico-finanziaria di cui alla legge n. 449/97 l’ufficio di segreteria della scuola. La certificazione di compatibilità finanziaria con i vincoli derivanti dal contratto integrativo nazionale e dal bilancio viene emessa dal collegio dei revisori, inoltre, la relazione tecnico finanziaria già citata viene individuata quale punto di riferimento essenziale per la prevista certificazione di
compatibilità finanziaria.